Ordine dei Giornalisti
Federazione Nazionale della Stampa
Italiana
Premessa
Il lavoro
del giornalista si ispira ai principi
della libertà d'informazione
e di opinione sanciti dalla Costituzione
italiana, ed è regolato dall'articolo
2 della legge n. 69 del 3 febbraio
1963:
"È diritto insopprimibile
dei giornalisti la libertà
d'informazione e di critica, limitata
dall'osservanza delle norme di legge
dettate a tutela della personalità
altrui ed è loro obbligo inderogabile
il rispetto della verità sostanziale
dei fatti, osservati sempre i doveri
imposti dalla lealtà e dalla
buona fede. Devono essere rettificate
le notizie che risultino inesatte
e riparati gli eventuali errori. Giornalisti
ed editori sono tenuti a rispettare
il segreto professionale sulla fonte
delle notizie, quando ciò sia
richiesto dal carattere fiduciario
di esse, e a promuovere lo spirito
di collaborazione tra colleghi, la
collaborazione tra giornalisti ed
editori, e la fiducia tra la stampa
e i lettori."
Il rapporto di fiducia tra gli organi
d'informazione e i cittadini è
la base del lavoro di ogni giornalista.
Per promuovere e rendere più
saldo tale rapporto i giornalisti
sottoscrivono la seguente Carta dei
doveri.
PRINCIPI
Il giornalista
deve rispettare, coltivare e difendere
il diritto all'informazione di tutti
i cittadini; per questo ricerca e
diffonde ogni notizia o informazione
che ritenga di pubblico interesse,
nel rispetto della verità e
con la maggiore accuratezza possibile.
Il giornalista ricerca e diffonde
le notizie di pubblico interesse nonostante
gli ostacoli che possono essere frapposti
al suo lavoro e compie ogni sforzo
per garantire al cittadino la conoscenza
ed il controllo degli atti pubblici.
La responsabilità del giornalista
verso i cittadini prevale sempre nei
confronti di qualsiasi altra. Il giornalista
non può mai subordinarla ad
interessi di altri e particolarmente
a quelli dell'editore, del governo
o di altri organismi dello Stato.
Il giornalista ha il dovere fondamentale
di rispettare la persona, la sua dignità
e il suo diritto alla riservatezza
e non discrimina mai nessuno per la
sua razza, religione, sesso, condizioni
fisiche o mentali, opinioni politiche.
Il giornalista corregge tempestivamente
e accuratamente i suoi errori o le
inesattezze, in conformità
con il dovere di rettifica nei modi
stabiliti dalla legge, e favorisce
la possibilità di replica.
Il giornalista rispetta sempre e comunque
il diritto alla presunzione d'innocenza.
Il giornalista è tenuto ad
osservare il segreto professionale,
quando ciò sia richiesto dal
carattere fiduciario delle sue fonti.
In qualsiasi altro caso il giornalista
deve dare la massima trasparenza alle
fonti.
Il giornalista non può aderire
ad associazioni segrete o comunque
in contrasto con l'articolo 18 della
Costituzione.
Il giornalista non può accettare
privilegi, favori o incarichi che
possano condizionare la sua autonomia
e la sua credibilità professionale.
Il giornalista non deve omettere fatti
o dettagli essenziali alla completa
ricostruzione dell'avvenimento. I
titoli, i sommari, le fotografie e
le didascalie non devono travisare,
né forzare il contenuto degli
articoli o delle notizie.
Non deve inoltre pubblicare immagini
o fotografie particolarmente raccapriccianti
di soggetti coinvolti in fatti di
cronaca, o comunque lesive della dignità
della persona; né deve soffermarsi
sui dettagli di violenza o di brutalità,
a meno che non prevalgano preminenti
motivi di interesse sociale. Non deve
intervenire sulla realtà per
creare immagini artificiose.
Il commento e l'opinione appartengono
al diritto di parola e di critica
e pertanto devono essere assolutamente
liberi da qualsiasi vincolo, che non
sia quello posto dalla legge per l'offesa
e la diffamazione delle persone.
DOVERI
Responsabilità
del giornalista
Il giornalista è responsabile
del proprio lavoro verso i cittadini
e deve favorire il loro dialogo con
gli organi d'informazione. E si impegna
a creare strumenti idonei (garanti
dei lettori, pagine per i lettori,
spazi per repliche, etc.) dando la
massima diffusione alla loro attività.
Il giornalista accetta indicazioni
e direttive soltanto dalle gerarchie
redazionali della sua testata, purché
le disposizioni non siano contrarie
alla legge professionale, al Contratto
nazionale del lavoro e alla Carta
dei doveri.
Il giornalista non può discriminare
nessuno per la sua razza, religione,
sesso, condizioni fisiche o mentali,
opinioni politiche. Il riferimento
non discriminatorio, ingiurioso o
denigratorio a queste caratteristiche
della sfera privata delle persone
è ammesso solo quando sia di
rilevante interesse pubblico.
Il giornalista rispetta il diritto
alla riservatezza di ogni cittadino
e non può pubblicare notizie
sulla sua vita privata se non quando
siano di chiaro e rilevante interesse
e rende, comunque, sempre nota la
propria identità e professione
quando raccoglie tali notizie.
I nomi dei congiunti di persone coinvolte
in casi di cronaca non vanno pubblicati
a meno che ciò sia di rilevante
interesse pubblico; non vanno comunque
resi pubblici nel caso in cui ciò
metta a rischio l'incolumità
delle persone, né si possono
pubblicare altri elementi che rendano
possibile un'identificazione (fotografie,
immagini, etc.)
I nomi delle vittime di violenze sessuali
non vanno pubblicati né si
possono fornire particolari che possano
condurre alla loro identificazione
a meno che ciò sia richiesto
delle stesse vittime per motivi di
rilevante interesse generale.
Il giornalista presta sempre grande
cautela nel rendere pubblici i nomi
o comunque elementi che possano condurre
all'identificazione dei collaboratori
dell'autorità giudiziaria o
delle forze di pubblica sicurezza,
quando ciò possa mettere a
rischio l'incolumità loro e
delle famiglie.
Rettifica
e replica
Il giornalista rispetta il diritto
inviolabile del cittadino alla rettifica
delle notizie inesatte o ritenute
ingiustamente lesive. Rettifica quindi
con tempestività e appropriato
rilievo, anche in assenza di specifica
richiesta, le informazioni che dopo
la loro diffusione si siano rivelate
inesatte o errate, soprattutto quando
l'errore possa ledere o danneggiare
singole persone, enti, categorie,
associazioni o comunità.
Il giornalista non deve dare notizia
di accuse che possano danneggiare
la reputazione o la dignità
di una persona senza garantire opportunità
di replica dell'accusato. Nel caso
in cui ciò sia impossibile
(perché il diretto interessato
risulta irreperibile o non intende
replicare), ne informa il pubblico.
In ogni caso prima di pubblicare la
notizia di un avviso di garanzia deve
attivarsi per controllare se sia a
conoscenza dell'interessato.
Presunzione
d'innocenza
In tutti i casi di indagini o processi,
il giornalista deve sempre ricordare
che ogni persona accusata di un reato
è innocente fino alla condanna
definitiva e non deve costruire le
notizie in modo da presentare come
colpevoli le persone che non siano
state giudicate tali in un processo.
Il giornalista non deve pubblicare
immagini che presentino intenzionalmente
o artificiosamente come colpevoli
persone che non siano state giudicatre
tali in un processo. In caso di assoluzione
o proscioglimento di un imputato o
di un inquisito, il giornalista deve
sempre dare un appropriato rilievo
giornalistico alla notizia, anche
facendo riferimento alle notizie ed
agli articoli pubblicati precedentemente.
Il giornalista deve osservare la massima
cautela nel diffondere nome e immagine
di persone incriminate per reati minori
o di condannati a pene lievissime,
salvo i casi di particolare rilevanza
sociale.
Le
fonti
Il giornalista deve sempre verificare
le informazioni ottenute dalle sue
fonti, per accertarne l'attendibilità
e per controllare l'origine di quanto
viene diffuso all'opinione pubblica
salvaguardando sempre la verità
sostanziale dei fatti.
Nel caso in cui le fonti chiedano
di rimanere riservate, il giornalista
deve rispettare il segreto professionale
e avrà cura di informare il
lettore di tale circostanza.
In qualunque altro caso il giornalista
deve sempre rispettare il principio
della massima trasparenza delle fonti
d'informazione, indicandole ai lettori
o agli spettatori con la massima precisione
possibile.
L'obbligo della citazione della fonte
vale anche quando si usino materiali
delle agenzie o di altri mezzi d'informazione,
a meno che la notizia non venga corretta
o ampliata con mezzi propri, o non
se ne modifichi il senso e il contenuto.
In nessun caso il giornalista accetta
condizionamenti dalle fonti per la
pubblicazione o la soppressione di
una informazione.
Informazione
e pubblicità
I cittadini hanno il diritto di ricevere
un'informazione corretta, sempre distinta
dal messaggio pubblicitario e non
lesiva degli interessi dei singoli.
I messaggi pubblicitari devono essere
sempre e comunque distinguibili dai
testi giornalistici attraverso chiare
indicazioni.
Il giornalista è tenuto all'osservanza
dei principi fissati dal Protocollo
d'intesa sulla trasparenza dell'informazione
e dal Contratto nazionale di lavoro
giornalistico; deve sempre rendere
riconoscibile l'informazione pubblicitaria
e deve comunque porre il pubblico
in grado di riconoscere il lavoro
giornalistico dal messaggio promozionale.
Incompatibilità
Il giornalista non può subordinare
in alcun caso al profitto personale
o di terzi le informazioni economiche
o finanziarie di cui sia venuto comunque
a conoscenza, non può turbare
l'andamento del mercato diffondendo
fatti e circostanze riferibili al
proprio tornaconto.
Il giornalista non può scrivere
articoli o notizie relativi ad azioni
sul cui andamento borsistico abbia
direttamente o indirettamente un interesse
finanziario, nè può
vendere o acquistare azioni delle
quali si stia occupando professionalmente
o debba occuparsi a breve termine.
Il giornalista rifiuta pagamenti,
rimborsi-spese, elargizioni, vacanze
gratuite, trasferte, inviti a viaggi,
regali, facilitazioni o prebende,
da privati o da enti pubblici, che
possano condizionare il suo lavoro
e l'attività redazionale o
ledere la sua credibilità e
dignità professionale.
Il giornalista non assume incarichi
e responsabilità in contrasto
con l'esercizio autonomo della professione,
né può prestare il nome,
la voce, l'immagine per iniziative
pubblicitarie incompatibili con la
tutela dell'autonomia professionale.
Sono consentite invece, a titolo gratuito,
analoghe prestazioni per iniziative
pubblicitarie volte a fini sociali,
umanitari, culturali, religiosi, artistici,
sindacali o comunque prive di carattere
speculativo.
Minori
e soggetti deboli
Il giornalista rispetta i principi
sanciti dalla Convenzione ONU del
1998 sui diritti del bambino e le
regole sottoscritte con la Carta
di Treviso per la tutela della
personalità del minore, sia
come protagonista attivo sia come
vittima di un reato. In particolare:
a) non pubblica il nome o qualsiasi
elemento che possa condurre all'identificazione
dei minori coinvolti in casi di cronaca;
b) evita possibili strumentalizzazioni
da parte degli adulti portati a rappresentare
e a far prevalere esclusivamente il
proprio interesse;
c) valuta, comunque, se la diffusione
della notizia relativa al minore giovi
effettivamente all'interesse del minore
stesso.
Il giornalista
tutela i diritti e la dignità
delle persone disabili siano esse
portatrici di handicap fisico o mentale,
in analogia con quanto già
sancito dalla Carta
di Treviso per i minori.
Il giornalista tutela i diritti dei
malati, evitando nella pubblicazione
di notizie su argomenti medici un
sensazionalismo che potrebbe far sorgere
timori o speranze infondate. In particolare:
a) non diffonde notizie sanitarie
che non possano essere controllate
con autorevoli fonti scientifiche;
b) non cita il nome commerciale di
farmaci e di prodotti in un contesto
che possa favorire il consumo del
prodotto;
c) fornisce tempestivamente il nome
commerciale dei prodotti farmaceutici
ritirati o sospesi perché nocivi
alla salute.
Il giornalista s'impegna comunque
ad usare il massimo rispetto nei confronti
dei soggetti di cronaca che per ragioni
sociali, economiche o culturali hanno
minori strumenti di autotutela.
Allegati:
Si considerano allegati alla presente
Carta, che sarà aggiornata
periodicamente:
- La Carta
di Treviso;
- Il Protocollo
su Informazione e Pubblicità.
La violazione
di queste regole integranti lo spirito
dell'art. 2 della Legge 3.2.69 n.60
comporta l'applicazione delle norme
contenute nel Titolo III della citata
legge.
(luglio
1993)
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