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Protocollo
sulla trasparenza pubblicitaria
Federazione
della Stampa Italiana
Ordine dei Giornalisti
AssAP (Associazione italiana agenzie
pubblicità a servizio completo)
AISSCOM (Associazione italiana studi
di comunicazione)
ASSOREL (Associazione agenzie di relazioni
pubbliche a servizio completo)
FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana)
OTEP (Associazione Italiana delle
organizzazioni professionali di tecnica
pubblicitaria)
TP (Associazione italiana tecnici
pubblicitari)
Il diritto-dovere
ad una veritiera e libera informazione
è principio universale nel
quale si riconoscono e al rispetto
del quale si impegnano le categorie
professionali firmatarie del presente
accordo.
Il cittadino è titolare del
diritto ad una corretta informazione.
Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore)
la responsabilità della correttezza
dei messaggi è - ciascuno per
la sua parte - delle categorie professionali
delle comunicazioni di massa.
Primo dovere
è di rendere sempre riconoscibile
l'emittente del messaggio.
Il lettore o spettatore dovrà
essere sempre in grado di riconoscere
quali notizie, servizi od altre attività
redazionali sono responsabilità
della redazione o di singoli firmatari
e quali invece sono direttamente o
liberamente espresse da altri.
Nel caso di
messaggi pubblicitari, dovrà
essere riconoscibile al lettore, spettatore
o ascoltatore, l'identità dell'emittente
in favore del quale viene trasmesso
il messaggio, che può essere
identificato come impresa o ente o
anche come singola marca o prodotto
o servizio purché chiaramente
identificabile o riconoscibile.
Dovrà essere inoltre riconoscibile
al mezzo di informazione che ospita
la pubblicità (editore, emittente
radiotelevisiva o altri) non solo
l'identità di chi per conto
del committente realizza e diffonde
i messaggi e acquista tempo o spazio
(agenzia di pubblicità) e di
chi per conto del mezzo vende tempo
e spazio (concessionaria) ma anche
sempre l'identità del committente.
Nel caso delle
relazioni pubbliche, dovrà
essere nota al giornalista (o altro
operatore culturale) che riceve un'informazione
non solo l'identità di chi
la emette o trasmette (agenzia di
relazioni pubbliche o singolo professionista)
ma anche quella del committente (impresa,
ente o gruppo di opinione) per conto
del quale l'informazione viene trasmessa.
In ogni caso la "firma"
di ciascun messaggio deve essere chiara
e trasparente.
Le organizzazioni
firmatarie di questo accordo convengono
quindi sull'obbligo per i propri iscritti
di rispettare la competenza, l'autonomia
e la specifica professionalità
delle altre categorie; e quindi di
astenersi da iniziative che incrocino
o confondano le competenze di professioni
diverse.
Al fine di una distinzione netta di
differenti forme di comunicazione
di massa, e di una compiuta autonomia
di esse e delle professionalità
specifiche, AssAP, Aisscom, Assorel,
Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti,
Otep e TP concordano sulle necessità
di assicurare una più diffusa
conoscenza - sia da parte degli appartenenti
alle diverse categorie, sia da parte
del pubblico - delle norme e dei codici
di comportamento che regolano i settori
del giornalismo, della pubblicità
e delle relazioni pubbliche; sulla
valutazione che i principi ed i fini
di tali norme e dei codici di comportamento
sono comuni; sulla constatazione che
la piena conoscenza e la compiuta
applicazione di dette normative è
strumento adatto e sufficiente ad
assicurare trasparenza e correttezza
nella comunicazione di massa, nel
rispetto dei ruoli distinti delle
diverse categorie di operatori.
In forza dei
principi enunciati, e in coerenza
con le norme ed i codici di comportamento
vigenti per ciascuna delle categorie
professionali della comunicazione,
si conviene quanto segue:
a) Per l'attività professionale
non si dovrà accettare, richiedere
od offrire (anche se con il consenso
del datore di lavoro o committente)
compensi di alcun genere che possano
confondere o sovrapporre i ruoli professionali.
b) Le attività economiche,
i beni (prodotti e servizi) e le opinioni
di singoli enti e gruppi possono essere
soggetto di messaggio pubblicitario,
di attività di relazioni pubbliche
o di informazione giornalistica, senza
alcuna limitazione o censura né
reciproco condizionamento, nel solo
rispetto delle leggi vigenti o delle
norme di autodisciplina. Ma il "tipo"
di messaggio deve essere riconoscibile
e la collocazione di messaggi di natura
diversa deve essere distinta.
c) L'obbligo di correttezza è
nei confronti di tutti i soggetti
(pubblico, mezzi, aziende o enti).
Le organizzazioni sottoscriventi riconoscono
perciò la necessità
della massima correttezza non solo
nei rapporti reciproci ma anche nei
confronti dei rispettivi committenti
e porranno la massima attenzione alla
veridicità delle informazioni
trasmesse. Ciò implica in particolare
per la professione giornalistica (in
ragione della sua responsabilità
"in proprio" dell'informazione),
la verifica preventiva di attendibilità
e di correttezza di quanto viene diffuso
e la adeguata correzione di informazioni
che dopo la loro diffusione si rivelino
non esatte, specialmente quando tali
notizie possano risultare ingiustamente
lesive o dannose per singole persone,
enti o categorie.
d) Gli associati delle organizzazioni
firmatarie sono tenuti ad agire in
modo tale da non indurre i componenti
di altre categorie professionali a
discostarsi alle norme di comportamento
proprie di ciascuna.
Le organizzazioni AssAP, Aisscom,
Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti,
Otep e TP, per dare efficacia a questo
accordo, stabiliscono di costituire
un Comitato Permanente, formato da
un rappresentante per ciascuno degli
organismi firmatari.
Il Comitato
si riunirà in via ordinaria
tre volte l'anno, e comunque in tutte
le occasioni in cui sia richiesto
dall'insorgere di questioni, comuni
o reciproche, che ricadano nei temi
oggetto del presente accordo anche
su richiesta di una singola organizzazione
firmataria.
Il Comitato potrà ricevere
segnalazioni o richieste da iscritti
alle singole organizzazioni o da esse
trasmesse sulla base di esposti di
cittadini. Il Comitato, accertato
che il caso rientri nelle materie
oggetto del presente accordo, potrà
decidere di sottoporlo agli organi
di vigilanza e autodisciplina delle
singole categorie.
Il Comitato avrà soltanto potere
di iniziativa nei confronti degli
organi giudicanti delle singole organizzazioni,
ai quali soltanto rimarrà affidato
- secondo le norme ed i regolamenti
in vigore - il compito di pronunciarsi
nel merito dei singoli casi.
14
aprile 1998
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